Statuto - ordinamento strutturale PDF Stampa E-mail
Indice
Statuto
ordinamento strutturale
Istituti e diritti dei cittadini
Attività amministrativa
uffici e personale
Indice generale
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Titolo I
Ordinamento strutturale


ART. 8

Organi

Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita
inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive
e di impulso nei confronti del consiglio.


ART. 9

Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assu­mere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 10

Consiglio comunale

Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera
comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati
dalla legge.
Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge
le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente
statuto e nelle norme regolamentari.
Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del co-
mune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato político amminístrativo
dell’organo consiliare.
Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità ai fini di assicurare imparzialità e una corretta gestione amministrativa.
Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere
nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.


ART. 11

Sessioni e convocazione

L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordínaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le propo­ste di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee Programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni utili prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sinda­co di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto del consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché dì competenza consiliare. La convocazione è effettuata tramite avvisi iscritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (uno) giorno dopo la prima. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro 2 giorni precedenti a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. La documentazione, relativa agli argomenti da trattare, deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali contestualmente alla notifica dell’avviso di convocazione. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne discipli­na il funzionamento. La prima convocazione del consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene effettuata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

ART. 12

Linee Programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte dei sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea­lizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee program­matiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. Il consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche delle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 13

Commissioni Consiliari

Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee

o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. E’ data facoltà alle Commissioni Consiliari, in relazione alla peculiarità della materia, di avvalersi del contributo di esperti. Il Comune di Ravello istituisce con il presente Statuto la “Conferenza permanente dei capigruppo” composta dal Sindaco o suo delegato e dai singoli capigruppo consiliari o loro delegati, secondo la previsione del successivo art.16. L’istituzione di tale organismo è finalizzata a garantire il corretto esercizio del mandato elettivo, in base a quanto stabilito dall’art.15 dello Statuto nonché dall’art.31 co.7 ter L.142/90 v. . Essa ha competenza generale in ordine alle materie attribuite al Consiglio dalla legge e/o dal presente Statuto, oltre al potere di impulso e sollecitazione nei confronti della Giunta Comunale ovvero di Enti sovracomunali. La convocazione e la presidenza della conferenza spettano al Sindaco. Il singolo capogruppo può chiedere la convocazione di tale organismo con motivata richiesta. In caso di inerzia, e trascorso comunque il termine di giorni venti, o in caso di urgenza di cinque, è data facoltà al singolo capogruppo di promuovere la convocazione della conferenza. Nelle materie comportanti il controllo e la garanzia dell’operato amministrativo, ovvero l’adozione di atti propedeutici alla adozione della successiva deliberazione, la presidenza spetta di diritto ai capigruppo appartenenti all’opposizione. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno discipli­nate con apposito regolamento. La delibera di istituzione delle commissioni consiliari permanenti dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 14

Consiglieri

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi

rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale ri­guardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso tale termine, il consiglio esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni

o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 16 del presente Statuto. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 16

Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio co­munale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno 2 membri.

E’ istituita, presso il comune di Ravello la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle
finalità generali indicate dall'art. 15, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter,
della legge n° 142/90, e s.m.i.
La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del
consiglio comunale.
I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
Ai capigruppo consiliari è consentito di ottenere gratuitamente, una copia della documentazione ine-
rente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 2 consiglieri. hanno diritto a riunirsi in un locale
comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.


ART. 17

Il Sindaco

Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comu­nale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti at­tribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 18

Attribuzione di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai
singoli assessori o consiglieri comunali, ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;
in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica amministrativa del comune nonché l’attività della Giunta e dei

suoi assessori; b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi con tutti i soggetti pubblici, previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n° 142/90 e s.m.i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall’apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della

Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore; g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili; h) designa, nomina e revoca i rappresentanti presso enti, istituzioni, aziende e società.

ART. 19

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti documenti o informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite rappresentati legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 20

Attribuzioni di organizzazione

Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

  1. a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;

  2. b. ne dispone la convocazione e lo presiede.

  3. c. provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un terzo dei consiglieri;

  4. d. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, negli organismi pubblici di partecipazione popolare e dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

  5. e. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

  6. f. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare;

  7. g. designa, nomina e revoca i rappresentanti presso enti, istituzioni, aziende e società.

 

ART. 21

Vicesindaco

Il vicesindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore con delega generale per l'esercizio di tutte le
funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Il conferimento delle deleghe agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli
organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.


ART. 22

Mozioni di sfiducia

Il voto dei consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri as­segnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 23

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con
contestuale nomina di un commissario.
L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal
consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione allo specifico
motivo dell'impedimento.
La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza,
dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con gruppi consiliari.
La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impe-
dimento.
Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su
richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.


ART. 24

Giunta comunale

La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del co-
mune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro
degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
In particolare la giunta esercita le azioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i
programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, inoltre,
verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.


Art. 25

Composizione

La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non inferiori a due e non superiore a 4, di cui uno è investito della carica di vicesindaco. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche as­sessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione senza diritto di voto.

ART. 26

Nomina

Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio
comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione motivata al consiglio alla prima
seduta utile.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione
degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.


ART. 27

Funzionamento della giunta

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 28

Competenze

La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di
legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite
al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali..
La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti lo stesso.
La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

  1. a. propone al consiglio i regolamenti;

  2. b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di con­tabilità ai responsabili dei servizi comunali;

  3. c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determi­nazioni del consiglio;

  4. d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentra­mento;

  5. e. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

 

f.

nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del

 

servizio interessato;

g.

propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi

 

economici di qualunque genere a enti e persone;

h.

approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali

 

stabiliti dal consiglio;

i.

nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al

 

segretario comunale;

j.

dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k.

fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le

 

elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l.

esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla

 

provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro

 

organo;

m.

approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n.

decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli

 

organi gestionali dell'ente;

o.

fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi fun­

 

zionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale

p.

determina, sentito il revisore del conto i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno

 

di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q.

approva il Peg su proposta del direttore generale e/o dei responsabili dei servizi.