Statuto - Istituti e diritti dei cittadini PDF Stampa E-mail
Indice
Statuto
ordinamento strutturale
Istituti e diritti dei cittadini
Attività amministrativa
uffici e personale
Indice generale
Tutte le pagine

 

 

TITOLO II
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini


CAPO I
Partecipazione e decentramento


ART. 29

Partecipazione popolare

Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione
dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volon-
tariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità
con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presenze titolo.


CAPO II
Associazionismo e volontariato


ART. 30

Associazionismo

Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle associazioni interessate, registra quelle che operano sul
territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello
statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con
indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.


ART. 31

Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute
dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono
essere inferiori a giorni 10.


ART. 32

Contributi alle associazioni

Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è sta­bilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a li­vello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 33

Volontariato

Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività, volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collabo­rare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, nell'interesse collettivo e ri­tenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

ART. 34

Consultazioni

L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri
e proposte in merito all'attività amministrativa.
Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 35

Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 5 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unicamente al testo della petizione, è pub­blicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

Art. 36

Proposte

Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 37

Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali , ancorché i 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati, possono chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di. tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un re­ferendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

  1. statuto comunale;

  2. regolamento del consiglio comunale;

  3. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi gia approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammis­sibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la pro­clamazione del risultato. La proposta referendaria deve essere inoltrata all’Ufficio per il referendum, costituito presso il Comune e composto dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Difensore Civico, che si pronuncia sull’ammissibilità della proposta referendaria. Il Regolamento Comunale disciplina il funzionamento e ogni altra modalità relativa al giudizio di ammissibilità. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il mancato reperimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

 

ART. 38

Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
Possono essere sottratti alla consultazione che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o
sottoposti a limiti di divulgazione.
La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con
richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
In caso di diniego, da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può
rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determina-
zioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
In caso di diniego, devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la di-
vulgazione dell'atto richiesto.
Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.


ART. 39

Diritto di informazione

Tutti ali atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione. A tal proposito il

Comune di Ravello Regolamento.

istituisce “L’Ufficio Stampa” le cui funzioni sono stabilite con apposito

 

ART. 40 Istanze

 

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o
aspetti dell'attività amministrativa.
La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.


CAPO IV Difensore civico

ART. 41

Nomina

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di con­venzionamento con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Ciascun cittadino,che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria can­didatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso dei diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere nominato difensore civico:

  1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

  2. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni, e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri direttivi di partiti politici;

  3. i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

  4. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

  5. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, il segretario comunale o i funzionari responsabili dei servizi.

 

ART. 42

Decadenza

Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la
nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale
dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.


ART. 43

Funzioni

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di ga­rantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa, affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

ART. 44

Facoltà e prerogative

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle.attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie,
chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al
cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfun-
zioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che
reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
E facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della

p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere:informato della data di dette riunioni.

ART. 45

Relazione annuale

Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo che eliminarle. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a mi­gliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a ga­rantire l'imparzialità delle decisioni. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri.comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale. A tale seduta dovrà essere presente il difensore civico. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V
Procedimento amministrativo


ART. 46

Diritto di intervento nei procedimenti.

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo, o coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 47

Procedimento ad istanza di parte

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 48

Procedimenti a impulso d’ ufficio

Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’Amministratore che deve pronunciarsi in merito. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

ART. 49
Determinazione del contenuto dell’atto


Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste. il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'ac­cordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell'ammini­strazione.