Statuto - Attività amministrativa PDF Stampa E-mail
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Statuto
ordinamento strutturale
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Attività amministrativa
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TITOLO III
Attività amministrativa


ART. 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

Il comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicítà e di semplicità delle procedure. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini. attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 51

Servizi pubblici comunali

Il comune può istituire e allestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi

o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale.
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.


ART. 52

Forme di gestione di servizi pubblici

Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

  1. a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia op­portuno costituire un'istituzione o un'aziendá;

  2. b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

  3. c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e im­prenditoriale;

  4. d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

  5. e. a mezzo di società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

  6. f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra

 

forma consentita dalla legge. Il comune può partecipare a società per azioni per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 53

Aziende speciali

Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto. Le aziende speciali improntano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 54

Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato, Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 55

Istituzioni

Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, ap­prova i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 56

Società miste per azioni o a responsabilità limitata

Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio co­munale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. II sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 57

Convenzioni

Il consiglio comunale, su proposta della giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 58

Consorzi

Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una con­venzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea .del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 59

Accordi di programma

Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del pre­sidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97 Qualora l'accordo sia adottato con decreto dei presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

ART. 60

Unione dei Comuni

Il comune può partecipare alla costituzione di “Unioni di Comuni” per la gestione di servizi,di progetti,e
per quanto altro possa essere utile al miglioramento della qualità della vita e dei servizi.
Gli atti costitutivi, gli statuti e i regolamenti che ne disciplinano la costituzione e la gestione devono essere
approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.


ART.61

Forme associative

Il comune può partecipare a qualsiasi organismo, associazione, fondazione, e quanto altro prevede il coinvolgimento di più soggetti pubblici o privati, singoli o associati,per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e di quelli scaturiti da tutti gli di indirizzo approvati dal Consiglio. Il tutto nel rispetto delle leggi vigenti e sopravviventi all’approvazione del presente statuto, purché non in contrasto con gli altri articoli statutari.