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Statuto del Comune di Ravello Principi Generali ART. 1 Autonomia statutaria Il Comune di Ravello è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Il comune rappresenta la comunità di Ravello nei rapporti con lo Stato, con la regione Campania, con la provincia di Salerno, con la Comunità Montana Penisola Amalfitana e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale. Il comune si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali; realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità. ART. 2 Finalità Il comune di Ravello, a prevalente vocazione turistica – culturale – agricola, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Ravello ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa. In particolare il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l’integrità con una idonea politica ambientale; favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza, consente il godimento dei servizi sociali a tutti i cittadini, persegue lo sviluppo turistico e favorisce le attività culturali ed artistiche. Ravello è stata dichiarata “Città della Musica” con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 12.07.991 recepita da delibera della Giunta Provinciale di Salerno. ART. 3 Territorio e sede comunale Il territorio del Comune si estende per 8,80 kmq, confina con i comuni di Scala, Minori, Tramonti,
ART. 4 Stemma e gonfalone Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di RAVELLO, sottotitolato “Città della musica”. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune, a tre bande rosse orizzontali su campo bianco. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. ART. 5 Albo pretorio Nel palazzo Comunale è riservato apposito spazio, in luogo di facile accesso e lettura, da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma precedente, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura. ART. 6 Consiglio comunale dei ragazzi Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva su tutte le materie di ART. 7 Programmazione e cooperazione Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Salerno, con la regione Campania e la comunità montana Penisola Amalfitana.
Titolo I ART. 8 Organi Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono ART. 9 Deliberazioni degli organi collegiali Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario. ART. 10 Consiglio comunale Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato político amminístrativo ART. 11 Sessioni e convocazione L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordínaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee Programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni utili prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto del consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché dì competenza consiliare. La convocazione è effettuata tramite avvisi iscritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (uno) giorno dopo la prima. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro 2 giorni precedenti a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. La documentazione, relativa agli argomenti da trattare, deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali contestualmente alla notifica dell’avviso di convocazione. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. La prima convocazione del consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene effettuata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. ART. 12 Linee Programmatiche di mandato Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte dei sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. Il consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche delle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti. ART. 13 Commissioni Consiliari Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. E’ data facoltà alle Commissioni Consiliari, in relazione alla peculiarità della materia, di avvalersi del contributo di esperti. Il Comune di Ravello istituisce con il presente Statuto la “Conferenza permanente dei capigruppo” composta dal Sindaco o suo delegato e dai singoli capigruppo consiliari o loro delegati, secondo la previsione del successivo art.16. L’istituzione di tale organismo è finalizzata a garantire il corretto esercizio del mandato elettivo, in base a quanto stabilito dall’art.15 dello Statuto nonché dall’art.31 co.7 ter L.142/90 v. . Essa ha competenza generale in ordine alle materie attribuite al Consiglio dalla legge e/o dal presente Statuto, oltre al potere di impulso e sollecitazione nei confronti della Giunta Comunale ovvero di Enti sovracomunali. La convocazione e la presidenza della conferenza spettano al Sindaco. Il singolo capogruppo può chiedere la convocazione di tale organismo con motivata richiesta. In caso di inerzia, e trascorso comunque il termine di giorni venti, o in caso di urgenza di cinque, è data facoltà al singolo capogruppo di promuovere la convocazione della conferenza. Nelle materie comportanti il controllo e la garanzia dell’operato amministrativo, ovvero l’adozione di atti propedeutici alla adozione della successiva deliberazione, la presidenza spetta di diritto ai capigruppo appartenenti all’opposizione. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. La delibera di istituzione delle commissioni consiliari permanenti dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. ART. 14 Consiglieri Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso tale termine, il consiglio esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. ART. 15 Diritti e doveri dei consiglieri I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 16 del presente Statuto. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale. ART. 16 Gruppi consiliari I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno 2 membri. E’ istituita, presso il comune di Ravello la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle ART. 17 Il Sindaco Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio. ART. 18 Attribuzione di amministrazione Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai suoi assessori; b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi con tutti i soggetti pubblici, previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale; c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n° 142/90 e s.m.i.; Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore; g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili; h) designa, nomina e revoca i rappresentanti presso enti, istituzioni, aziende e società. ART. 19 Attribuzioni di vigilanza Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti documenti o informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite rappresentati legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. ART. 20 Attribuzioni di organizzazione Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
ART. 21 Vicesindaco Il vicesindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore con delega generale per l'esercizio di tutte le ART. 22 Mozioni di sfiducia Il voto dei consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. ART. 23 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni ART. 24 Giunta comunale La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del co- Art. 25 Composizione La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non inferiori a due e non superiore a 4, di cui uno è investito della carica di vicesindaco. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione senza diritto di voto. ART. 26 Nomina Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio ART. 27 Funzionamento della giunta La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. ART. 28 Competenze La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di
TITOLO II CAPO I ART. 29 Partecipazione popolare Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione CAPO II ART. 30 Associazionismo Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. ART. 31 Diritti delle associazioni Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute ART. 32 Contributi alle associazioni Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego. ART. 33 Volontariato Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività, volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico. CAPO III Modalità di partecipazione ART. 34 Consultazioni L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri ART. 35 Petizioni Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 5 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unicamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni. Art. 36 Proposte Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta. ART. 37 Referendum Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali , ancorché i 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati, possono chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di. tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi gia approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. La proposta referendaria deve essere inoltrata all’Ufficio per il referendum, costituito presso il Comune e composto dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Difensore Civico, che si pronuncia sull’ammissibilità della proposta referendaria. Il Regolamento Comunale disciplina il funzionamento e ogni altra modalità relativa al giudizio di ammissibilità. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il mancato reperimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
ART. 38 Accesso agli atti Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei ART. 39 Diritto di informazione Tutti ali atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione. A tal proposito il
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o CAPO IV Difensore civico ART. 41 Nomina Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Ciascun cittadino,che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso dei diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere nominato difensore civico:
ART. 42 Decadenza Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la ART. 43 Funzioni Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa, affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata. ART. 44 Facoltà e prerogative L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle.attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere:informato della data di dette riunioni. ART. 45 Relazione annuale Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo che eliminarle. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri.comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale. A tale seduta dovrà essere presente il difensore civico. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale. CAPO V ART. 46 Diritto di intervento nei procedimenti. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo, o coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate. ART. 47 Procedimento ad istanza di parte Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 48 Procedimenti a impulso d’ ufficio Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’Amministratore che deve pronunciarsi in merito. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto. ART. 49 Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste. il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell'amministrazione.
TITOLO III ART. 50 Obiettivi dell'attività amministrativa Il comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicítà e di semplicità delle procedure. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini. attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia. ART. 51 Servizi pubblici comunali Il comune può istituire e allestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile ART. 52 Forme di gestione di servizi pubblici Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
forma consentita dalla legge. Il comune può partecipare a società per azioni per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica. ART. 53 Aziende speciali Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto. Le aziende speciali improntano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi. ART. 54 Struttura delle aziende speciali Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato, Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale. ART. 55 Istituzioni Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione. ART. 56 Società miste per azioni o a responsabilità limitata Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. II sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima. ART. 57 Convenzioni Il consiglio comunale, su proposta della giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. ART. 58 Consorzi Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea .del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. ART. 59 Accordi di programma Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97 Qualora l'accordo sia adottato con decreto dei presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. ART. 60 Unione dei Comuni Il comune può partecipare alla costituzione di “Unioni di Comuni” per la gestione di servizi,di progetti,e ART.61 Forme associative Il comune può partecipare a qualsiasi organismo, associazione, fondazione, e quanto altro prevede il coinvolgimento di più soggetti pubblici o privati, singoli o associati,per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e di quelli scaturiti da tutti gli di indirizzo approvati dal Consiglio. Il tutto nel rispetto delle leggi vigenti e sopravviventi all’approvazione del presente statuto, purché non in contrasto con gli altri articoli statutari.
TITOLO IV CAPO I ART. 62 Principi strutturali e organizzativi L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
ART. 63 Organizzazione degli uffici e del personale Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. ART. 64 Regolamento degli uffici e dei servizi Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta. ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. ART. 65 Diritti e doveri dei dipendenti I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionari in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e íl trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni-Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente. dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegali Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale. CAPO II ART. 66 Il Direttore generale Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. ART. 67 Compiti del direttore generale Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale. ART. 68 Funzioni del direttore generale Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato
ART.69 Responsabili degli uffici e dei servizi I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati dal sindaco nel rispetto della norma contenuta,nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale. ART. 70 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti deliberati, Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento. ART. 71 La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei , servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziali o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, o siano insufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati.. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. ART. 72 Collaborazioni esterne Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico. ART. 73 Ufficio di indirizzo e di controllo Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45, del dlgs n. 504/92. CAPO III ART. 74 Segretario comunale Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto ART. 75 Funzioni del segretario comunale Il segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco. Il segretario comunale presiede le commissioni di concorso per le assunzioni di tutto il personale Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento, conferitagli dal sindaco. ART. 76 Vicesegretario comunale La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in CAPO IV ART. 77 Responsabilità verso il comune Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi dì servizio. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, ART. 78 Responsabilità verso terzi. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso. ART. 79 Responsabilità dei contabili Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento. CAPO V ART.80 Ordinamento L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal ART. 81 Attività finanziaria del comune Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge e o regolamento. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce sopprime e regolamenta con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione. ART. 82 Amministrazione dei beni comunali Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unicamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche. ART. 83 Bilancio comunale L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato. Il bilancio comunale viene discusso preventivamente in conferenza dei Capigruppo almeno 10 gg. Prima della data di C.C. per l’approvazione. ART. 84 Rendiconti della gestione I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giungo dell'anno successivo. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisori dei conti. Il rendiconto della gestione viene discusso preventivamente, su convocazione del Sindaco e con la Presidenza del Capogruppo di opposizione, in Conferenza dei Capigruppo almeno dieci giorni prima della convocazione consiliare. ART. 85 Attività contrattuale Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti. ART. 86 Revisore dei conti Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo le disposizioni di legge. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio. Il revísore, risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché la partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29. ART. 87 Tesoreria Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
contributi, previdenziali e delle altre somme stabilite d'alla legge. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione. ART. 88 Controllo economico della gestione I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per, verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito i revisore del conto. TITOLO VI ART. 89 Il Comune di Ravello può istituire l’Ufficio Stampa comunale al quale affidare i compiti di “COMUNICAZIONE” e promozione del nome e delle attività che si svolgono a Ravello. La deliberazione di C.C. istitutiva dell’Ufficio, dovrà prevedere tempi e modalità di funzionamento e criteri di individuazione del personale. ART.90 Adeguamento Normativo – Modifiche dello Statuto Il presente statuto sarà adeguato a tutte le leggi sopravvenienti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 08.06.1990 n° 142 , e nelle leggi 241/90, 127/97 e 265/99, entro 120 giorni successivo all’entrata in vigore delle nuove norme. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. ART. 91 Pareri obbligatori Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi 1 norma avente forza di legge ai. fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere. ART. 92 Norme Transitorie Il presente statuto entra in vigore il 30 giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. ART. 93 Norme abrogate Il presente statuto sostituisce quello precedente. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto normativo .
INDICE GENERALE Principi art. 1 autonomia statutaria pag. 1 art. 2 finalità pag. 1 art. 3 territorio pag. 1 art. 4 stemma pag. 2 art. 5 Albo pretorio pag. 2 art. 6 Consiglio com.ragazzi pag. 2 art. 7 Cooperazione pag. 3 Tit. I Ordinamento strutturale Cap. I Organi e attribuzioni art. 8 Organi pag. 4 art. 9 delibere organi collegiali pag. 4 art. 10 Consiglio comunale pag. 4 art. 11 Sessioni e convocazione pag. 5 art. 12 programma di mandato pag. 5 art. 13 commissioni consiliari pag. 6 art. 14 consiglieri pag. 6 art. 15 diritti e doveri consiglieri pag. 7 art. 16 gruppi consiliari pag. 7 art. 17 Sindaco pag. 8 art. 18 funzioni amministrative pag. 8 art. 19 funzioni di vigilanza pag. 9 art. 20 funzioni di organizzazione pag. 9 art. 21 Vicesindaco pag. 9 art. 22 Mozione sfiducia pag. 9 art. 23 dimissioni sindaco pag. 10 art. 24 giunta pag. 10 art. 25 composizione pag. 10 art. 26 nomina pag. 10 art. 27 funzionamento pag. 11 art. 28 competenze pag. 11 Tit. II Istituti di partecipazione Cap. I Partecipazione e decentramento art. 29 partecipazione popolare pag. 13 Cap. II Associazionismo art. 30 Associazionismo pag. 13 art. 31 diritti delle associazioni pag. 13 art. 32 contributi alle associazioni pag. 14 art. 33 volontariato pag. 14 Cap. III Modalità di partecipazione art. 34 consultazioni pag. 14 art. 35 petizioni pag. 14 art. 36 proposte pag. 15 art. 37 referendum pag. 15 art. 38 accesso agli atti pag. 16 art. 39 diritto d'informazione pag. 16 art. 40 istanze pag. 17 Cap. IV Difensore civico art. 41 nomina pag. 17 art. 42 decadenza pag. 17 art. 43 funzioni pag. 18 art. 44 facoltà e prerogative pag. 18 art. 45 relazione annuale pag. 18 Cap. V procedimento amministrativo art. 46 diritto di intervento nei procedimenti pag. 19 art. 47 procedimento ad istanza di parte pag. 19 art. 48 procedimenti d'ufficio pag. 20 art. 49 determinazione contenuto atto pag. 20 Tit. III Attività amministrativa art. 50 obiettivi pag. 21 art. 51 servizi pubblici comunali pag. 21 art. 52 forme di gestione servizi pag. 21 art. 53 aziende spceciali pag. 22 art. 54 struttura pag. 22 art. 55 istituzioni pag. 22 art. 56 SpA e srl miste pag. 23 art. 57 convenzioni pag. 23 art. 58 consorzi pag. 23 art. 59 accordi di programma pag. 23 art. 60 Unione di Comuni pag. 24 art. 61 Forme associative pag. 24 Tit. IV Uffici e personale Cap. I Uffici art. 62 principi strutturali pag. 25 art. 63 organizzazione pag. 25 art. 64 regolamento uffici pag. 25 art. 65 diritti e doveri dipendenti pag. 26 Cap. II Personale direttivo art. 66 direttore generale pag. 26 art. 67 compiti pag. 27 art. 68 funzioni pag. 27 art. 69 responsabili uffici e servizi pag. 27 art. 70 funzioni dei responsabili pag. 28 art. 71 incarichi dirigenziali pag. 28 art. 72 collaborazioni esterne pag. 29 art. 73 ufficio di indirizzo e controllo pag. 29 Cap. III Il Segretario Comunale art. 74 Segretario Comunale pag. 29 art. 75 funzioni pag. 29 art. 76 vice segretario pag. 30 Cap. IV Responsabilità art. 77 responsabilità verso il comune pag. 30 art. 78 responsabilità verso i terzi pag. 30 art. 79 responsabilità contabili pag. 31 Cap. V Finanza e contabilità art. 80 ordinamento pag. 31 art. 81 attività finanziaria del comune pag. 32 art. 82 amministrazione dei beni comunali pag. 32 art. 83 bilancio comunale pag. 32 art. 84 rendiconti di gestione pag. 32 art. 85 attività contrattuale pag. 33 art. 86 revisore dei conti pag. 33 art. 87 tesoreria pag. 33 art. 88 controllo economico della gestione pag. 34 Tit. VI Disposizioni diverse art. 89 ufficio stampa pag. 35 art. 90 adeguamento normativo modifiche Statuto pag. 35 art. 91 pareri obbligatori pag. 35 art. 92 norme transitorie pag. 35 art. 93 norme abrogate pag. 35 Indice generale |



