Posta certificata PDF Stampa E-mail

La casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Ravello è: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

La PEC garantisce la sicurezza e la certificazione della trasmissione.

 


La comunicazione ha valore legale solo se inviata da PEC e ricevuta da PEC. Le caselle PEC del Comune non accettano email da caselle di posta ordinaria, quindi per poter comunicare con l'Ente attraverso la posta certificata è necessario essere forniti di PEC.


 

Il valore legale è assicurato dai Gestori di posta PEC del mittente e del destinatario che certificano:

  • la data e l’ora dell’invio del messaggio dal parte del mittente;
  • la data e l’ora dell’avvenuta consegna del messaggio al destinatario;
  • l’integrità del messaggio e di eventuali allegati nel processo di trasmissione dal mittente al destinatario.

I gestori di posta certificata forniscono anche, al mittente e al destinatario, notifica di eventuali anomalie verificatesi durante la trasmissione.

La comunicazione ha valore legale solo se sia il mittente sia il destinatario utilizzano la PEC.

Normativa

  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
  • “Direttiva per l’utilizzo della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni”, emanata il 27 novembre 2003 dal Ministro dell’Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica:
  • Codice dell’Amministrazione Digitale: artt. 6, 45 e seguenti;
  • DPR 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
  • Decreto 2 novembre 2005 recante “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”;
  • Circolare CNIPA CR/49 recante “Modalità di accreditamento all'elenco pubblico dei gestori di PEC”;
  • Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile": Art.34.