La Costituzione italiana qualifica l’istituto del matrimonio come fondamento della famiglia e statuisce che esso è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. (artt.29 e 30 della Costituzione)
Il matrimonio civile, regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile, è celebrato dal Sindaco o da un suo delegato, pubblicamente, nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni.
Nel Comune di Ravello i matrimoni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati, nei locali e nei luoghi eletti a sede comunale :
- Palazzo Tolla
- Giardini della Principessa di Piemonte
Per poter contrarre matrimonio occorre essere in regola con le pubblicazioni di matrimonio.
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie per i Cittadini italiani e per gli Stranieri residenti o domiciliati in Italia o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.
I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile).
La pubblicazione di matrimonio non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio e deve essere richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei Comuni di residenza degli sposi. La richiesta va inoltrata da ambedue gli sposi o da persona che da essi né ha avuto speciale incarico.
Per gli stranieri non domiciliati e ne’ residenti in Italia, non vengono effettuate le pubblicazioni a norma dell’art. 116 del Codice Civile, ma è prevista, ai sensi della stessa normativa, una DICHIARAZIONE dalla quale risulti l’inesistenza degli impedimenti di cui agli artt. 85, 86, 87 n. 1-2 e 4 e 88 del Codice Civile. Tale dichiarazione va resa presso l’Ufficio dello Stato Civile innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, senza testimoni e con un interprete, se necessario, almeno 1 giorno prima del matrimonio previo appuntamento (tutti gli intervenuti devono essere in possesso di un documento d’identità valido).
Al momento dell’appuntamento:
– Documento d’identità in corso di validità
– Codice fiscale
– Marca da bollo da € 16,00 per la pubblicazione (se uno dei nubendi non è residente nel Comune di Ravello sono necessarie due marche da bollo da € 16,00 cadauna)
– Eventuale procura speciale in originale con allegato documento d’identità in corso di validità – Copia del documento d’identità in corso di validità dei due testimoni che saranno presenti alla celebrazione del matrimonio.
Per cittadini residenti in altri comuni è necessaria la richiesta scritta (Delega) del Sindaco del comune di residenza che ha proceduto alle pubblicazioni di matrimonio.
I cittadini residenti nel Comune di Ravello che intendono contrarre matrimonio civile in altro Comune devono produrre specifica richiesta motivata, in bollo, al Sindaco. Il Sindaco trascorso il termine previsto per le pubblicazioni, richiede per iscritto (Delega) l’Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
Inoltre:
1. Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco
2. Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.
Casi particolari:
– il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni con certificazione della Corte d’Appello;
– la donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale con certificazione della Corte d’Appello;
– L’art. 89 del codice civile, dispone, per la donna, il divieto temporaneo di nuove nozze se non sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, fatte salve le situazioni esplicitamente indicate dalle disposizioni contenute nello stesso articolo. A tale divieto è soggetto anche il cittadino straniero che intende sposarsi in Italia (art. 116 codice civile, comma 2). La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare l’Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale;
– Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio, con certificazione della Corte d’Appello.
Per i cittadini stranieri
Al momento dell’appuntamento:
– Passaporto valido di entrambi gli sposi
– Copia del documento d’identità in corso di validità dei due testimoni che saranno presenti alla celebrazione del matrimonio (passaporto se stranieri);
– “Nulla osta al matrimonio” di cui all’art. 116 del Codice Civile Italiano rilasciato dall’Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura.
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un’Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).
I CITTADINI DEI SEGUENTI PAESI DEVONO PRESENTARE:
Il cittadino di Austria, Germania, Repubblica Moldova e Svizzera deve produrre il “Certificato di Capacità Matrimoniale”, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Il cittadino del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia deve produrre il “Certificato di Capacità Matrimoniale” (informarsi presso il rispettivo Consolato sull’Autorità competente al rilascio) esente da legalizzazione.
Il cittadino della Norvegia deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia e legalizzato con apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.
Il cittadino della Polonia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.
Il cittadino della Svezia, residente in Svezia, deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia in lingua svedese tradotto in italiano da un traduttore giurato, che ne attesterà anche la conformità all’originale, e legalizzato con apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja. Il nulla-osta continuerà ad essere rilasciato dall’autorità diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.
Il cittadino degli Stati Uniti deve produrre:
– dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia;
– atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all’Autorità Italiana competente: Console Italiano all’Estero, Tribunale in Italia.
Il cittadino dell’Australia deve produrre:
– dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia;
– atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all’Autorità italiana competente: all’estero il Console Italiano, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile.
Il NULLA OSTA deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta (o nell’atto notorio in caso di cittadino degli Stati Uniti e dell’Australia), occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta.
N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune: se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
– nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto; – con certificato del proprio Consolato in Italia;
– su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale con certificazione della Corte d’Appello.
Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni con certificazione della Corte d’Appello.
Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’eseguita pubblicazione.
I matrimoni civili vengono celebrati durante l’intera settimana presso la Sala di Rappresentanza della Casa Comunale o presso i limitrofi giardini della “Principessa di Piemonte”.
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
- all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico in qualsiasi momento. In questo caso è il notaio che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio per l’annotazione e la conseguente certificazione.
Il giorno della richiesta di pubblicazione (dichiarazione per gli stranieri non residenti e né domiciliati in Italia) devono essere presenti:
– entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
– lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio, munito di un documento d’identità (si precisa che l’Ufficio non fornisce l’interprete).
Il giorno della celebrazione del matrimonio, oltre ai nubendi ed all’interprete (se necessario), dovranno essere presenti anche due testimoni maggiorenni.
L’Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.
Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia.
L’Ufficiale dello Stato Civile, per i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o domiciliati in italia o non residenti ma che contraggono matrimonio con cittadini italiani residenti, affigge all’Albo Pretorio on line l’atto di pubblicazione per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni.
Le pubblicazioni on line sono consultabili collegandosi all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Ravello nella sezione Pubblicazioni.
Decorso il termine della Pubblicazione, l’Ufficio rilascerà
– per i matrimoni civili:
– certificato di eseguite pubblicazioni;
– per i matrimoni da celebrare in forma religiosa:
– certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
– autorizzazione per il Ministro di Culto.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di Stato Civile.
Il contributo da versare al Comune da parte di cittadini non residenti nel Comune di Ravello ammonta a:
Fino al 31/12/2018
- € 550,00 per i matrimoni celebrati nei giorni dal lunedì al giovedì
- € 750,00 per quelli celebrati nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi.
A partire dal 01/01/2019
- € 650,00 per i matrimoni celebrati nei giorni dal lunedì al giovedì
- € 850,00 per quelli celebrati nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi.
Lo stesso potrà essere pagato:
- con bonifico bancario intestato al Comune di Ravello – IBAN = IT 51 A 01030 76030 000000 539001
- con versamento si c.c. postale n. 13658844 intestato a “Comune di Ravello Servizio di Tesoreria”
In entrambi i casi nella causale vanno indicati i nominativi degli sposi e la data del matrimonio
Una volta effettuato il pagamento è necessario inviare copia della ricevuta bancaria o postale a mezzo mail all’indirizzo: anagrafe@comune.ravello.sa.it.
In caso di mancato matrimonio non è previsto il rimborso delle somme già versate.