La Costituzione italiana qualifica l’istituto del matrimonio come fondamento della famiglia e statuisce che esso è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. (artt.29 e 30 della Costituzione)
Sono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio secondo il rito cattolico o di altri culti, sia che siano state stipulate le Intese con lo Stato Italiano, sia che non siano state stipulate. In questi casi, il Parroco o il Ministro di Culto davanti al quale il matrimonio sarà celebrato, richiede le pubblicazioni di matrimonioall’Ufficiale dello Stato Civile.
Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all’Ufficio Matrimoni con:
– documenti di identità, in originale e in fotocopia
– richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose
Può presentare la pratica:
– uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
– una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio (occorrono 8 giorni di affissione all’Albo Pretorio on line), il Comune rilascia, a partire dal quarto giorno successivo all’esposizione, il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio. Il certificato di avvenuta pubblicazione ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio.
Il Parroco o il Ministro del culto, in accordo con gli sposi, stabilisce il giorno, l’ora, e il luogo della celebrazione, secondo il rito religioso.
Se i futuri sposi vogliono sposarsi in una Chiesa di parrocchia ubicata in un Comune diverso da quello di Ravello, il Parroco che ha effettuato le pubblicazioni religiose e richiesto quelle civili, provvederà alla necessaria delega per il nuovo celebrante secondo le norme del diritto canonico.
Il Parroco o il Ministro del culto celebra il matrimonio religioso e, entro i successivi cinque giorni, fa recapitare l’atto di matrimonio al Comune nel cui territorio è stato celebrato ai fini della trascrizione.
Nel caso di sposi con residenza diversa da quella del luogo di celebrazione, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà a trasmettere copia dell’atto trascritto ai Comuni di residenza.