La Costituzione italiana qualifica l’istituto del matrimonio come fondamento della famiglia e statuisce che esso è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. (artt.29 e 30 della Costituzione)

Sono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio secondo il rito cattolico o di altri culti, sia che siano state stipulate le Intese con lo Stato Italiano, sia che non siano state stipulate. In questi casi, il Parroco o il Ministro di Culto davanti al quale il matrimonio sarà celebrato, richiede le pubblicazioni di matrimonioall’Ufficiale dello Stato Civile.

 

Requisiti e iter

 

Iter procedura

 

Costi e modalità di pagamento

 

Moduli