Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa sezione , attualmente in fase di implementazione, raccoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione secondo lo schema indicato dal D. Lgs. n. 33/2013 .
La trasparenza e’ intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività’ delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. In quest’ottica, il D. Lgs. n. 33/2013, introduce significative novità rispetto al passato:
E’ importante però evitare quelle che sono state definite “forme di opacità per confusione”, in cui la mole e le modalità di pubblicazione dei dati rende impossibile ai cittadini reperire ciò che interessa.
Le direttrici della nuova normativa riguardano:
La legge riconosce in capo a “chiunque” un nuovo diritto di “accesso civico” alle informazioni e dati per i quali risulti non adempiuto l’obbligo di pubblicità.
L’accesso civico è riconosciuto con riguardo a tutti i documenti, le informazioni e i dati che in base alla “normativa vigente” (articolo 5. comma 3) devono essere pubblicati e, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa, il cittadino ha il diritto di richiederli al Responsabile della trasparenza. La richiesta non va motivata, è gratuita e l’amministrazione deve procedere alla pubblicazione entro 30 giorni.
Documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa devono essere pubblicati in formato di tipo aperto (articolo 7) e sono riutilizzabili con obbligo di citarne la fonte e rispettarne l’integrità.
Questo contribuisce in modo significativo alla diffusione di questo approccio culturale (prima ancora che tecnologico o giuridico).
La legge pone una particolare attenzione al tema della qualità dei dati, declinata in termini di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità dei dati ai documenti originali. E’ un principio che responsabilizza le amministrazioni nella gestione dei dati, evitando nello stesso tempo che questi requisiti siano pretesto per limitare/ostacolare la “disclosure” delle informazioni (“l’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”: articolo 6, comma 2).